23 Mag DAL NAZIONALE | RISTORNI IMPUTATI A CAPITALE SOCIALE. PRIMI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Vi informiamo che con la Risposta ad Interpello n. 245 del 5 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina relativa al trattamento fiscale dei ristorni nelle società cooperative di cui all’art. 1, commi 42 e 43, della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
Come noto, con detto provvedimento, il legislatore ha introdotto un regime di tassazione dei ristorni alternativo rispetto a quello tradizionale e consistente nell’applicazione, facoltativa, di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 12,50% all’atto della loro attribuzione a capitale sociale, nei confronti dei soci persone fisiche, con esclusione di quelli che rivestono lo status di imprenditori individuali o detengono partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c), del TUIR.
In buona sostanza, esercitando tale opzione, la cooperativa rinuncia al regime ordinario della sospensione d’imposta; l’anticipo del momento della tassazione è controbilanciato appunto dalla previsione di un’aliquota di tassazione inferiore a quella ordinaria (26%), che si versa invece al socio recedente a titolo di rimborso delle quote di capitale detenute.
In proposito, l’Amministrazione finanziaria interviene a precisare che il nuovo trattamento fiscale può essere applicato retroattivamente anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata Legge di Bilancio.
La stessa Agenzia chiarisce altresì che l’opzione per l’applicazione della predetta ritenuta deve essere esercitata, previa delibera assembleare, con riferimento alla totalità dei ristorni imputati ad aumento del capitale sociale deliberati prima del 1° gennaio 2021.
Per i dettagli contattare la segreteria che fornirà su richiesta il documento ufficiale di risposta dell’agenzia delle entrate.