DECRETO SOSTEGNI – LE PRINCIPALI MISURE IN TEMA DI LAVORO E SUPPORTO ALLE IMPRESE

DECRETO SOSTEGNI – LE PRINCIPALI MISURE IN TEMA DI LAVORO E SUPPORTO ALLE IMPRESE

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 22 marzo è stato pubblicato il cosiddetto “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021), composto da 43 articoli e suddiviso in 5 Titoli, con cui sono state introdotte ulteriori misure urgenti, connesse all’emergenza epidemiologica tutt’ora in atto, in materia di supporto alle imprese e all’economia, lavoro, sicurezza e salute, enti territoriali e altre disposizioni.

Rinviando al provvedimento allegato per un’analisi approfondita, di seguito vengono ripercorse sinteticamente le novità in materia di lavoro e ammortizzatori sociali:

1) PROROGA AMMORTIZZATORI COVID senza pagamento contributo addizionale:
➢ ulteriori 13 SETTIMANE fruibili nel periodo aprile-giugno 2021 per CIGO;
➢ altre 28 SETTIMANE concedibili durante aprile-dicembre 2021 per FIS e CIGD;
➢ nuovi 120 GIORNI praticabili da aprile a dicembre 2021 per CISOA agricola.

2) la SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI viene:
➢ prorogata indistintamente per tutti i datori di lavoro FINO A 30 GIUGNO p.v.;
➢ prorogata DAL 1° LUGLIO al 31 OTTOBRE 2021 solo per datori di lavoro ammessi alle nuove settimane di FIS e CIGD e ai nuovi giorni di CISOA.

3) PROROGA di alcune delle INDENNITA’ COVID con l’erogazione ai sensi dell’art. 10 di una nuova una tantum di 2.400 € destinata a stagionali, intermittenti, addetti in somministrazione, autonomi occasionali senza partita IVA e lavoratori dello spettacolo nonché di un ulteriore sostegno al reddito (variabile tra 1.200 e 3.600 €) in favore dei lavoratori sportivi.

4) PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE FINO A FINE 2021, sempre per una sola volta, nel limite di 12 mesi e nel rispetto del vincolo di durata massima complessiva del rapporto di 24 mesi fissato dal legislatore.

5) ESTENSIONE ESONERO CONTRIBUTIVO (premi INAIL da pagare) a beneficio delle FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA anche per il MESE DI GENNAIO 2021, decontribuzione che quindi ai sensi dell’art. 19 si aggiunge a quella già praticabile dagli stessi soggetti a novembre e dicembre 2020 e disciplinata dal provvedimento Ristori

6) PROROGA TUTELE PER LAVORATORI FRAGILI FINO A 30 GIUGNO 2021, estendendo per loro in base all’art. 15 sia la regola di svolgere di norma l’attività lavorativa in modalità agile sia, a meno che la prestazione non possa essere eseguita in smart working, l’equiparazione del periodo di assenza da lavoro a ricovero ospedaliero senza computo dello stesso ai fini del comporto.

7) ALTRE MISURE:
❖ art. 11: l’incremento per quest’anno della dotazione di risorse per il Reddito di Cittadinanza per un 1 miliardo di euro e, soprattutto, sempre per l’anno 2021 l’introduzione di un meccanismo di sospensione, in luogo della revoca o decurtazione del beneficio, laddove il destinatario o un componente del suo nucleo familiare venga assunto con uno o più contratti a termine (sempreché reddito familiare rimanga comunque sotto i 10 mila € annui);
❖ art. 12: riconoscimento di ulteriori 3 mensilità – marzo, aprile e maggio 2021 – del Reddito di Emergenza;
❖ art. 13: incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti con la destinazione di ulteriori 10 milioni alle Casse previdenziali private, a copertura in realtà di risorse da parte loro già anticipate in favore dei relativi iscritti con riferimento alle indennità COVID di competenza del mese di maggio 2020;
❖ art. 16: eliminazione fino a fine 2021 del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini del riconoscimento della NASpI.
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Tra le disposizioni di sostegno alle imprese e all’economia, segnaliamo in particolare:

✓ NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’articolo 1 del Decreto in esame prevede un ulteriore contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici – e segnatamente titolari di partita IVA, residenti o stabiliti sul territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario – colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tale contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, a 3 condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno precedente.
L’ammontare dello stesso è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale (variabile tra il 60% ed il 20%, come dettagliato nel provvedimento) alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

✓ SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO CARICHI
L’articolo 4, comma 1, lettera a), del provvedimento in analisi reca uno slittamento dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.
Il successivo comma 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione), per:
– le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
– i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

✓ DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI E ALLERTA IVA DEL FISCO
L’articolo 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità indicate agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Con il comma 14 viene inoltre differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate (art. 15, comma 7, Codice della crisi d’impresa – D.L. n. 14/2019).

✓ IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI
Con una modifica all’articolo 1, comma 42, della Legge n. 145/2018, viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il versamento dell’imposta sui servizi digitali e al 30 giugno di ciascun anno la presentazione della relativa dichiarazione.

✓ CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHEIl nuovo Decreto prevede che le fatture elettroniche 2019 possano essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.

✓ PROROGHE ADEMPIMENTI FISCALI
Slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate e il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.
Viene altresì prorogata dal 16 al 31 marzo 2021 la scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.
Viene infine posticipato al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

✓ ADEGUAMENTI STATUTARI ETS
L’art. 14, comma 2, del D.L. n. 41/2021 interviene nuovamente sull’art. 101 comma 2, del Codice del Terzo settore (di cui al D.lgs. n. 117/2017), prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).

✓ ESONERO VERSAMENTO CANONE UNICO
L’art. 30 del provvedimento in analisi proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.
Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della Legge n. 287/1991 e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
Vengono inoltre confermate fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e di misure di distanziamento di posa in opera temporanea di strutture amovibili.
✓ SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE
All’art. 37 viene prevista l’istituzione di un Fondo di 200 milioni, attraverso cui saranno concessi finanziamenti della durata di 5 anni, a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica. Sono ammesse al beneficio anche le imprese in amministrazione straordinaria.

✓ RISTORO PER ANNULLAMENTO DI FIERE E CONGRESSI
Con l’art. 38, commi da 3 a 5, si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

✓ RIFINANZIAMENTI
Viene, inoltre, previsto il rifinanziamento:
– di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 80 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
– di 100 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
– di 103,1 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo a tutela dei lavoratori fragili;
– di 200 milioni, per l’anno 2021, della dotazione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;
– di 150 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo di cui all’art. 72, comma 1, del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale;
– di 150 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

D.L. 41-2021